Protocollo operativo tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e conferenza nazionale volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario - 13 novembre 2014

13 novembre 2014

Il giorno tredici del mese di novembre dell'anno  2014  presso l 'Aula Magna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, largo Luigi Daga,2 00164 Roma sono presenti:

  • per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP)
  • il vice capo dipartimento vicario dirigente generale dott.  Luigi Pagano
  • per la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (di seguito CNVG)
  • il presidente del Coordinamento enti e associazioni volontariato penitenziario dott.ssa Elisabetta Laganà

VISTE

le linee di indirizzo in materia di Volontariato approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del 10 marzo 1994 che davano indicazioni sulle modalità più idonee a realizzare proficue intese tra il sistema dell'esecuzione penale ed il volontariato, attribuendo anche a quest'ultimo un ruolo di protagonista

VISTO

il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la CNVG sottoscritto in data 8 giugno 1999, nonché il protocollo d’intesa firmato il 28 luglio 2003 tra la Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna del D.A.P. e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, nei quali l'Amministrazione penitenziar riconosce il Volontariato come protagonista per la realizzazione delta integrazione sociale delle persone in esecuzione penale

VISTO

che l'Ordinamento penitenziario attribuisce al Volontariato un ruolo nel reinserimento sociale di coloro che sono entrati nel circuito penale individuando gli ambiti di partecipazione e collaborazione nonché le attività che possono essere programmate e realizzate congiuntamente

CONSIDERATO

che il Volontariato opera all'interno degli Istituti penitenziari sotto il controllo della Direzione e attraverso il coordinamento dell'area educativa o di servizio sociale, in piena autonomia, sulla base della libera scelta dei singoli e delle associazioni di contribuire in questo modo al progresso civile e alla finalità rieducativa dell'esecuzione penale

VISTO

che il Ministero della Giustizia riconosce la CNVG, (attualmente composta dalie seguenti organizzazioni: AICS – Antigone - ARCI - Caritas Italiana - Comunità Papa Giovanni XXIII - Forum Salute Carcere - Libera - SEAC - Jesuit Social Network Italia Onlus - e da 18 Conferenze Regionali) come soggetto referente per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nelle sue diverse forme ed espressioni nel settore penale e penitenziario

RITENUTA

la necessità di promuovere un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione tra il Volontariato e gli operatori dell'Amministrazione Penitenziaria impegnati nell'ambito dell'esecuzione penale

TUTTO CIO' PREMESSO

La Conferenza Nazionale Volontari Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ribadiscono e convengono quanto segue:

Articolo 1

  1. Il DAP riconosce la CNVG quale soggetto referente per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di interventi del volontariato nel settore dell'esecuzione penale e più ampiamente nel settore giustizia.
  2. La CNVG si impegna a rendere noti al DAP gli organismi suoi aderenti.
  3. Il DAP e la CNVG, attraverso i momenti dì programmazione, informazione e formazione, favoriscono l'integrazione di coloro che svolgono attività di volontariato anche in forma individuale.
  4. Il DAP e la CNVG sì impegnano a favorire la stipula delle convenzioni previste dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario.
  5. Il DAP e la CNVG si impegnano nella progettazione congiunta dì iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari, auspicando anche il coinvolgimento di altri organismi istituzionali e del terzo settore.
  6. Il DAP favorisce l'accesso del volontariato alle strutture penitenziarie e lo svolgimento delle attività.
  7. Il DAP si impegna a fornire informazioni su atti ministeriali, leggi, circolari e linee dì indirizzo che possono riguardare l'impegno del Volontariato.
  8. La CNVG fruirà dei dati e delle statistiche penitenziarie per meglio programmare le proprie attività.
  9. La CNVG si impegna a promuovere incontri periodici tra i gruppi e le associazioni aderenti, sia a livello territoriale che a livello nazionale.

Articolo  2

Al fine di favorire la realizzazione di quanto previsto nell’articolo 1 le parti elaborano,  di intesa,  indicazioni sulle modalità più idonee a realizzare proficue intese tra il sistema dell'esecuzione penale ed il Volontariato e definiscono gli ambiti di intervento e le modalità operative dell’attività del Volontariato in relazione alle specifiche peculiarità di ogni singola struttura.

Articolo 3
Programmazione congiunta

Per definire la programmazione congiunta delle attività, e in particolare per l'elaborazione del Progetto d'istituto o del Programma UEPE , che le Direzioni annualmente predispongono, i rappresentanti delle associazioni di volontariato si impegnano a partecipare agli incontri previsti; analogamente assicureranno la loro presenza nei momenti di verifica e valutazione delle attività realizzate.
Le parti individuano i seguenti ambiti di intervento prioritari (anche se non esaustivi) delle iniziative da promuovere ed attuare congiuntamente per il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale esterna e in detenzione e per lo sviluppo della legalità:

  1. percorsi di formazione culturale e professionale del condannato, di orientamento al lavoro e di accompagnamento nello svolgimento di un’attività lavorativa o nei rapporti con la famiglia;
  2. assistenza domiciliare e sostegno nei confronti di singoli e delle loro famiglie, anche con riferimento alle necessità della vita quotidiana;
  3. attività culturali, ricreative e sportive;
  4. interventi progettuali diretti a particolari categorie di soggetti (es. tossicodipendenti, ammalati, immigrati, donne con notevole carico familiare, anziani), da attuare anche attraverso il lavoro di gruppo;
  5. accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a modalità di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere (es. detenzione e arresti domiciliari);
  6. programmi di partecipazione da parte del soggetto adulto entrato nel circuito penale ad attività non retribuite a beneficio della collettività, eseguite all’interno degli organismi del privato sociale, con particolare riguardo allo svolgimento delle applicazioni del lavoro di pubblica utilità (come, a titolo esemplificativo, l’art. 21 c. 4 ter l. 354/1975 o art. 168 bis c.p.);
  7. programmi di collaborazione alle attività riabilitative, riparative e di utilità sociale previste dalla legge n. 67/2014 sulla messa alla prova;
  8. iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità e alla solidarietà, rivolte alle comunità di appartenenza dei soggetti in misura alternativa alla detenzione.

Articolo 4
Aggiornamenti normativi

Le associazioni di volontariato si impegnano a svolgere la loro attività - indirizzata ai singoli soggetti o a progetti generali - nel rispetto delle normative disciplinanti  l’attività dei volontari negli Istituti e  negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna  che  si impegnano ad informare gli operatori volontari sulle modifiche normative o nuove disposizioni riguardanti il Volontariato.

Articolo 5
Partecipazione a incontri periodici

Saranno programmati incontri periodici tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato e i  responsabili delle aree pedagogica e della sicurezza degli Istituti penitenziari e dell'ara di servizio sociale degli uffici locali  di esecuzione penale esterna , nonché con tutti i soggetti, istituzionali e non, che collaborano al trattamento per favorire la massima integrazione e conoscenza reciproca per la realizzazione dei progetti condivisi.

Articolo 6
Contributi al percorso trattamentale

Gli operatori penitenziari raccolgono e coordinano i contributi dei volontari inserendo gli eventuali atti prodotti all'interno del fascicolo relativo al soggetto in esecuzione penale, internato o avviato alla messa alla prova. Per favorire l'integrazione degli interventi nel percorso trattamentale del soggetto, i volontari che se ne occupano potranno partecipare al Gruppo di osservazione e trattamento negli Istituti (circolare n. 3593/6043 del 9.10.2003) o agli incontri di verifica sull’andamento delle misure e sanzioni negli Uffici di esecuzione penale esterna.

Articolo  7
Rapporti con altri Enti e buone prassi

Saranno promosse e agevolate altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni. Inoltre, si potranno svolgere specifiche iniziative, anche di portata regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle “buone prassi” ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei della partecipazione del Volontariato al trattamento dei condannati.

Articolo 8
Trattamento dati

I volontari si impegnano a mantenere la massima riservatezza rispetto alle informazioni e alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità.

Articolo 9
Inosservanza delle condizioni di autorizzazione, comportamento pregiudizievole, inidoneità del volontario. Tentativo di conciliazione

  1. Qualora rilevi casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell'assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell’Istituto lo comunica tempestivamente all'interessato e informa contestualmente l’associazione di appartenenza e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, che a sua volta ne darà comunicazione alla Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia, anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
  2. In presenza del referente della Conferenza Regionale del Volontariato della Giustizia o di un suo delegato, il provveditore esperirà un tentativo di conciliazione tra la direzione dell’Istituto, il volontario richiamato e l’associazione di cui quest’ultimo sia parte, prima che il direttore formalizzi la comunicazione al magistrato di sorveglianza di cui all’art. 68, comma 5, o la richiesta di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 120, comma 5, del regolamento di esecuzione.

Articolo 10
Formazione congiunta

Considerato il coinvolgimento attivo dei volontari nei processi di servizio gestiti dall’Amministrazione penitenziaria, appare dì centrale importanza la costante attività formativa congiunta dei volontari, senza oneri per l’Amministrazione, e delle figure deputate al trattamento presenti nelle strutture dell’Amministrazione penitenziaria.

Roma, 13 novembre 2014

 

Per La C.N.V.G.
Elisabetta Laganà

Per il D.A.P.
Luigi Pagano